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In vigore al: 21/11/2014

r) Contratto di comparto 5 novembre 2003 1)
Contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria, per il periodo 2001-2004 e per la parte economica relativa al periodo 1999-2002
4

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 2 dicembre 2003, n. 48.

Art. 43 (Aggiornamento professionale del personale della dirigenza sanitaria)

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

(2) Obiettivo dell'aggiornamento è il costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate delle aziende sanitarie.

(3) Nella programmazione ed esecuzione dell'aggiornamento si persegue nell'ordine la realizzazione delle strategie e degli obiettivi del piano sanitario provinciale, di quelli dell'azienda sanitaria ed infine di quelli dell'unità organizzativa. Sono aggiornamento obbligatorio le le manifestazioni che risultano nei programmi di aggiornamento a livello provinciale ed a livello di azienda sanitaria; questi ultimi vengono predisposti in base ai contenuti dei primi. Sono, inoltre, considerati tali le manifestazioni prescritte da disposizioni di legge ed in particolare dal D.lgs. 626/94 i.f.v. nonché tutte le altre manifestazioni che corrispondono ai contenuti dei programmi di cui sopra e realizzano gli obiettivi di cui al comma 3.

(4) I dirigenti delle Aziende sanitarie e le rispettive unità organizzative assumono il compito di incentivare l'aggiornamento del personale dipendente sia al fine di aumentare le competenze proprie e dei propri collaboratori con riferimento alle continue esigenze di miglioramento e della qualità e di realizzare gli obiettivi di cui sopra. La partecipazione ad un iniziativa di aggiornamento obbligatorio viene concordato fra il preposto direttore e il personale.

(5) I dirigenti sanitari sono sottoposti all'obbligo di formazione ci cui all'articolo 49 della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

(6) Il tempo impiegato dal dipendente per l'aggiornamento obbligatorio è considerato come orario di servizio in base alla vigente disciplina riguardante l'istituto della missione e, quanto al rimborso delle spese, fino all'esaurimento dei mezzi finanziari disponibili. Questa regolamentazione si applica anche al personale della dirigenza sanitaria con orario di servizio part time.

(7) In ogni azienda sanitaria viene istituito il comitato tecnico per l'aggiornamento professionale così composto:

  1. dal responsabile dell'ufficio aggiornamento dell'azienda sanitaria;
  2. da membri del gruppo di lavoro provinciale per l'aggiornamento, che in quella sede rappresentano la loro azienda sanitaria nonché la loro categoria professionale;
  3. da ulteriori esperti nominati dal direttore generale, il cui numero dipende della complessità dei servizi.

Il comitato decide autonomamente del proprio metodo di lavoro e informa il direttore generale dell'azienda di appartenenza nonché l'ufficio per la formazione del personale sanitario sulle decisioni prese (elezione del presidente e metodo di lavoro).

(8) Il comitato predetto ha le seguenti competenze e compiti principali:

  1. Elabora in accordo con il direttore generale sulla base dei programmi di aggiornamento della Provincia i programmi di aggiornamento aziendale;
  2. elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  3. elabora in accordo con il direttore generale i piani annuali di distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  4. decide sulle domande di partecipazione a manifestazioni di aggiornamento obbligatorio esterne e facoltative, presentate dai dirigenti e dai dipendenti;
  5. determina in accordo con il direttore generale le priorità annuali nell'aggiornamento sulla base degli obiettivi di cui al comma 3 quale orientamento alla dirigenza dell'azienda;
  6. elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la concessione di contributi per le spese per l'aggiornamento facoltativo;

In caso di rigetto della domanda, il dipendente può rivolgersi al direttore generale, il quale decide in via definitiva. Ai sensi dell'articolo 86 dell'accordo intercompartimentale 1° agosto 2002 le organizzazioni sindacali sono sentite nelle decisioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) del presente comma.

(9) Le aziende sanitarie possono promuovere l'aggiornamento facoltativo dei dipendenti nelle seguenti forme:

  1. concessione di un congedo straordinario retribuito, il quale, salvo casi eccezionali non può superare i 5 giorni all'anno;
  2. concessione di un contributo per le spese sostenute. Per incentivare la formazione continua il contributo per le spese sostenute può essere concesso anche al personale della dirigenza sanitaria temporaneamente non in servizio a condizione che la partecipazione ad una manifestazione di aggiornamento sia compatibile con la causa dell'assenza.

Le due forme di sostegno sono compatibili tra di loro.

(10) La frequenza dell'aggiornamento facoltativo può essere autorizzata soltanto se compatibile con le esigenze di servizio e se è nell'interesse del servizio stesso. L'interesse del servizio viene accertato dal superiore competente.

(11) L’azienda sanitaria determina per ogni anno solare il fondo da destinare al finanziamento dell'aggiornamento professionale. Il fondo annuale per la formazione è determinato all'inizio di ogni anno ed è composto:

  1. dal 3,75 per cento degli elementi retributivi conferiti al personale dell'area di comparto nell'anno precedente destinati al calcolo della 13. mensilità esclusi gli oneri sociali dell'area contrattuale di riferimento;
  2. dai mezzi finanziari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale concernente la suddivisione e destinazione delle entrate derivanti dalle sperimentazioni scientifiche dei farmaci nelle aziende sanitarie. Con questi mezzi viene finanziato anche l'acquisto di libri, riviste specializzate ed altri strumenti necessari per la formazione continua dei dipendenti.
  3. Il 10 per cento del fondo per l'aggiornamento è a disposizione del direttore generale quale fondo di riserva per il finanziamento di iniziative di aggiornamento di importanza rilevante e impreviste. Qualora la quota non dovesse essere utilizzata nel medesimo anno finanziario, questa potrà essere utilizzata anche per il finanziamento di altre iniziative di aggiornamento.13)

(12)14)

(13) Le aziende sanitarie possono stipulare convenzioni con istituti di formazione pubblici o privati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo.

(14) Il presente articolo si applica con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto.

(15)15)16)

(16) Le disposizioni del comma precedente decorrono dal 1° gennaio 2005. Tutte le modifiche inerenti la remunerazione dei membri del comitato di cui al precedente articolo previste nel contratto collettivo del personale medico e medico-veterinario, vengono applicate con la stessa decorrenza anche al personale della dirigenza sanitaria. Le disposizioni si applicano fino alla risoluzione della convenzione e scadenza del progetto internazionale.15)

(17) Le aziende sanitarie garantiscono, entro il limite delle risorse di cui al presente articolo, la formazione necessaria per il raggiungimento, i crediti formativi previsti dal Ministero della Salute.

(18) In caso di un'attività di formazione e di aggiornamento comportante per l'Amministrazione presunti costi superiori ad euro 5.000 nel corso dell'anno solare, la partecipazione viene subordinata all'impegno del personale della dirigenza sanitaria di rispettare un periodo di permanenza presso l'Azienda sanitaria di appartenenza, tenuto conto dei presunti costi complessivi della relativa attività di formazione. Tale periodo non può comunque superare i due anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale corrisponde alle Aziende sanitarie un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dalle Aziende sanitarie. Ulteriori modalità sono determinate a livello aziendale.

13)
L'art. 43, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, del contratto collettivo 22 ottobre 2009.
14)
L'art. 43, comma 12, è stato abrogato dall'art. 20, comma 2, del contratto collettivo 22 ottobre 2009.
15)
I commi 15 e 16 sono stati sostituiti dall'art. 10 del contratto collettivo 17 gennaio 2005.
16)
L'art. 43, comma 15, è stato abrogato dall'art. 20, comma 2, del contratto collettivo 22 ottobre 2009.
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