(1) La Giunta provinciale è autorizzata di assegnare ad altre categorie di personale l'indennità di istituto in presenza dei presupposti generali per l'assegnazione dell'indennità di istituto stabiliti all'articolo 10 del presente contratto di comparto e previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative. Tale assegnazione avviene in via provvisoria in attesa di apposita disciplina nel successivo contratto di comparto.