(1) Il personale addetto alle pulizie nei laboratori provinciali delle ripartizioni 29 e 33 nonché al personale medesimo con un orario di lavoro corrispondente alle esigenze organizzative dell'Amministrazione viene attribuita un'indennità di istituto mensile nella misura massima del 10 % dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, tenuto conto rispettivamente della complessità dei lavori di pulizia affidati e della misura dell'aggravio dell'orario di lavoro.
(2) In alternativa all'indennità di cui al comma 1 viene concessa, su richiesta del personale interessato, una riduzione dell'orario di lavoro settimanale fino alla misura massima di 2 ore.