(1) Al personale addetto a servizi di emergenza nell'ambito della protezione civile con il dovere di effettuare sopralluoghi in situazioni di emergenza e pericolo inevitabile nonché al personale addetto al servizio prevenzione valanghe e al servizio radiocomunicazioni viene attribuita un'indennità di istituto mensile nella misura massima del quindici per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore nella qualifica funzionale di appartenenza.
(2) L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità per i servizio antincendio.