(1) Per i servizi di coordinamento istituiti ai sensi dell'articolo 10 del presente contratto, cui sono collegati i compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali connessi con lavori pubblici, compresa la relativa manutenzione, può essere nominato personale coordinatore sostituto che svolge le funzioni del coordinatore in caso di assenza o impedimento dello stesso.
(2) Al personale sostituto di cui al comma 1 spetta un'indennità mensile di istituto nella misura del 20% dell'indennità di coordinamento assegnata al coordinatore titolare.
(3) Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico, del comando o dell'aspettativa rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di coordinamento attribuito al coordinatore viene corrisposta al coordinatore sostituto.