(1) Al personale, già appartenente al Corpo forestale provinciale prima del 31 maggio 1997 ed in servizio al 1° gennaio 2001 nel profilo professionale dell'agente ed assistente forestale, è riconosciuto con decorrenza 1 gennaio 2001 per l'ulteriore progressione economica di livello un'anzianità convenzionale pari all'anzianità di servizio utile presso il suddetto Corpo, maturata tra l'1 gennaio 1989 o dalla data successiva di assunzione ed il 31 maggio 1997.
(2) Al personale, già appartenente al Corpo forestale provinciale prima del 31 maggio 1997 ed in servizio all'1 gennaio 2001, nel profilo professionale sovrintendente forestale, è riconosciuto con decorrenza 1 gennaio 2001 per l'ulteriore progressione economica di livello un'anzianità convenzionale pari a quattro anni.