(1)L'Amministrazione Provinciale promuove iniziative ricreative in favore del proprio personale mediante circoli aziendali o circoli costituiti dal personale stesso. Le modalità ed i criteri per la realizzazione di tali iniziative vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.4)
(2) L'Amministrazione provinciale organizza annualmente una gita ricreativa per tutto il personale a livello della singola struttura dirigenziale onde favorire il contatto e la solidarietà fra il personale della rispettiva struttura. A tale fine può essere utilizzata mezza giornata lavorativa. L'Amministrazione provinciale contribuisce alla relativa spesa nella misura da stabilirsi con deliberazione delle Giunta provinciale, tenuto conto degli stanziamenti previsti a tale scopo dal bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario.