(1) L'Amministrazione approva annualmente un piano di formazione e di aggiornamento del personale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il piano persegue i seguenti obiettivi:
- formazione di base del personale di nuova assunzione;
- formazione, aggiornamento del personale per garantire un continuo sviluppo della competenza professionale ed un costante miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione;
- riqualificazione del personale rientrante in servizio dopo un'assenza prolungata;
- sostegno di processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa nonché di snellimento e speditezza delle procedure amministrative.
(2) L'Amministrazione consegna annualmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative una relazione sull'attuazione del piano di formazione e di aggiornamento dell'anno precedente.
(3) L'attuazione del piano di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 avviene tramite appositi servizi o strutture interne o sulla base di convenzioni con terzi. Alle relative iniziative può essere ammesso, con partecipazione alle spese, anche il personale di altri enti o istituti non aventi scopo di lucro, comprese le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale provinciale, costituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli enti facenti parte della contrattazione collettiva intercompartimentale provinciale.
(4) La partecipazione del personale ad attività di formazione e di aggiornamento si articola nelle seguenti forme:
- partecipazione dichiarata obbligatoria da parte dell'Amministrazione, con spese a carico esclusivo dell'Amministrazione (vedasi comma 5);
- partecipazione volontaria del personale che risulta essere di particolare interesse per l'Amministrazione, con fruizione di un congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi l'anno e assunzione di metà delle spese connesse da parte dell'Amministrazione (vedasi comma 6);
- partecipazione volontaria del personale che risulta essere di interesse anche per l'Amministrazione, con fruizione di un congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 20 giorni l'anno, senza altri oneri a carico dell'Amministrazione (vedasi comma 6);
- partecipazione nell'interesse esclusivo del personale, con la fruizione di un congedo straordinario non retribuito ai sensi dell'articolo 23 del CCI del 29 luglio 1999.
(5) La partecipazione del personale alle attività di formazione e di aggiornamento viene dichiarata obbligatoria dall'Amministrazione, con spese ed eventuale missione a carico della stessa, nei seguenti casi:
- per le iniziative di formazione e di aggiornamento previste nel piano di formazione e di aggiornamento del personale;
- per tutte le altre iniziative di formazione e di aggiornamento dichiarate obbligatorie dall'Amministrazione per motivi di servizio.
(6) I congedi straordinari di cui alle lettere b) e c) del comma 4 si cumulano ai fini del limite massimo di 20 giorni lavorativi l'anno e vengono autorizzati compatibilmente con le esigenze di servizio.
(7) In caso di un'attività di formazione e di aggiornamento comportante per l'Amministrazione presunti costi aggiuntivi superiori ad euro 4.131,66 nel corso dell'anno solare, la partecipazione può essere subordinata all'impegno del personale di rispettare un periodo di permanenza presso l'Amministrazione, tenuto conto dei presunti costi complessivi della relativa attività di formazione. Tale periodo non può comunque superare i tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve corrispondere all'Amministrazione un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la relativa formazione. Il periodo di permanenza nonché l'indennità sostitutiva spettante all'Amministrazione per il periodo di permanenza non rispettato vengono preventivamente concordati tra l'Amministrazione ed il personale interessato.