[(1) Le indennità di istituto di cui all'allegato 1 al presente contratto sono cumulabili tra loro fino alla misura massima del 45 per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Per l'indennità per i dirigenti sostituti vale a tale riguardo la misura massima del 60 per cento.]3)
(2) L'indennità libero professionale non è cumulabile con l'aumento individuale dello stipendio di cui all'articolo 56, comma 4, del CCI del 29.07.1999, mentre è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 57, 59 e 63 dello stesso. Essa è cumulabile fino alla misura massima del 100 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza con le seguenti indennità:
(3) Il cumulo tra l'indennità libero professionale ed i premi di produttività è consentito per il personale svolgente l'attività libero professionale in modo non continuativo e prevalente e che di conseguenza non risulti inquadrato nella settima o nona qualifica funzionale ai sensi della corrispondente normativa sui profili professionali.