(1) L'indennità libero professionale viene accordata, fino alla misura massima del 90% dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, al personale di cui al comma 4 che:
- rappresenta la Provincia in giudizio,
- svolge per incarico della stessa l'attività di progettazione, direzione e collaudo tecnico di lavori pubblici, anche in economia, comprese le connesse funzioni di responsabile di progetto nonché le funzioni di responsabile e di coordinatore in materia di salute e di sicurezza dei cantieri ai sensi della rispettiva normativa statale,
- svolge l'attività di estimo connessa con i lavori pubblici,
- svolge l'attività di collaudo, controllo e revisioni di impianti funiviari e delle dighe.
(2) Ai fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale assegna annualmente alle ripartizioni che svolgono a livello istituzionale le attività di cui al comma 1 un apposito fondo, il cui ammontare viene stabilito sulla base del volume complessivo dell'attività libero professionale da svolgere dal personale della singola ripartizione e da esporre dalla stessa dell'apposito programma di attività.
(3) La liquidazione dell'indennità libero professionale avviene previa verifica del raggiungimento del programma presentato alla Giunta provinciale a tali fini sulla base dei criteri preventivamente stabiliti previo coinvolgimento del personale interessato all'interno della singola ripartizione e sulla base dei risultati e dei compiti concordati con il personale interessato. In sede di assegnazione del fondo di cui al comma 2 la Giunta provinciale può autorizzare di corrispondere degli acconti. I criteri di cui sopra devono comunque rispettare i seguenti criteri generali:
- l'esperienza, formazione ed aggiornamento professionali;
- carico di lavoro, tenuto conto della difficoltà dei compiti affidati e della qualità del lavoro svolto;
- competenze specializzanti
- grado di responsabilità penale e civile.
(4) Con il 1° gennaio 2003 cessa l'applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, nonché del decreto del Presidente della Provincia 31 agosto 1994, n. 44. Nella determinazione del fondo di cui al comma 2 si tiene conto dei compensi recuperati dall'amministrazione provinciale a seguito di condanna della parte avversa soccombente, dedotte le spese vive sostenute dall'amministrazione. Per il personale abilitato a rappresentare e difendere la Provincia presso la Corte di Appello e gli organi giurisdizionali superiori l'indennità libero professionale può arrivare fino al 120 per cento dello stipendio iniziale annuo. Il personale di cui al presente comma non può svolgere alcuna attività libero professionale per conto di terzi.
(5) Su richiesta di un organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa le singole ripartizioni forniscono le necessarie informazioni sull'applicazione del presente articolo.
(6) La nuova disciplina di cui al presente articolo trova applicazione per il personale avente diritto all'indennità libero professionale sulla base della previgente normativa, con decorrenza 1° gennaio 2003.