(1) Sono demandate alla contrattazione collettiva decentrata a livello di settore o di settore affine:
(2) La delegazione pubblica viene nominata dalla Giunta provinciale.
(3) La delegazione sindacale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale del comparto del personale dell'Amministrazione provinciale.
(4) Nei contratti decentrati sono inserite ai sensi dell'articolo 6 del CCI del 29.07.1999 apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. La contrattazione decentrata per le materie demandate alla stessa con il presente contratto viene avviata entro un mese dalla sua entrata in vigore.