Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Al personale svolgente prevalentemente le funzioni di autista viene attribuita un'indennità di rischio mensile nella misura non superiore al 20% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della quarta qualifica funzionale, tenendo conto della media dei chilometri percorsi nell'anno.