Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Al personale in possesso dell'attestato di conduttore di caldaia ed addetto a caldaie per la cui gestione è richiesto tale attestato spetta per lo svolgimento dei corrispondenti compiti un'indennità mensile corrispondente a non meno del cinque e non più del dieci per cento dello stipendio iniziale mensile del livello inferiore della seconda qualifica funzionale.