(1) Il personale appartenente al profilo professionale di assistente di segreteria svolgente compiti ascrivibili almeno per il 50 per cento alla VIaqualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di assistente di segreteria qualificato/a previo superamento di un apposito esame di idoneità con contestuale conversione del relativo posto. L'inquadramento in tale profilo professionale cessa in caso di passaggio, su domanda, ad un posto il cui profilo risulta ascritto alla IVa qualifica funzionale.
(2) L'ammissione all'esame di idoneità di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica delle mansioni effettivamente svolte e della ascrivibilità delle stesse ad un corrispondente profilo professionale della VIa qualifica funzionale. L'ammissione è garantita ad almeno il 20 % dei posti di assistente di segreteria.
(3) Ai fini del comma 1 rientrano tra i compiti ascrivibili alla IVa qualifica funzionale:
- a) semplici attività amministrative di natura esecutiva non richiedente conoscenze professionali specifiche;
- b) attività amministrativo-contabili acquisibili nel corso dell' attività istituzionale senza la necessità di acquisire conoscenze professionali in una relativa formazione specifica.
(4) Ai fini di cui al comma 1 sono considerati compiti ascrivibili alla VIa qualifica funzionale:
- a) attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per risultato conseguito dalle unità operative sotto ordinate;
- b) attività amministrative connesse con l' applicazione di norme giuridiche;
- c) attività contabili richiedenti conoscenze professionali.
(5) Le modalità di attuazione del presente articolo vengono stabilite dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(6) Il passaggio alla Va qualifica funzionale sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo avviene con decorrenza dal primo giorno del settimo mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
(7) In caso di diversa disciplina a livello intercompartimentale la disciplina di cui al presente articolo sarà adeguata.