(1) Per il personale inquadrato nel profilo professionale di insegnante di musica trova applicazione la disciplina prevista per il personale insegnante della formazione professionale, considerando equiparato all'insegnamento di materie tecnico-pratiche l'insegnamento di strumento. L'insegnamento della teoria musicale, in corsi propedeutici e di gioco, musica e movimento nonché di canto, coro e musica d'assieme, comunque prestato in classi o in gruppi, è considerato equiparato invece all'insegnamento delle materie teoriche.
(2) Il personale coordinatore delle scuole di musica è esonerato in tutto o in parte, secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, dall'insegnamento. Per l'orario impiegato in attività amministrativa e di coordinamento nonché per attività di consulenza tecnica o di consulenza nella scuola d'obbligo trova applicazione la disciplina prevista sull'orario di lavoro del personale amministrativo.
(3) Per il personale inquadrato nel profilo professionale di assistente di portatori di handicap ed operante nelle scuole di ogni ordine e grado trova applicazione, per i periodi di sospensione dell'attività didattica, la disciplina prevista per il personale insegnante della Provincia.
(4) In caso di diversa disciplina a livello intercompartimentale la disciplina di cui al presente articolo sarà adeguata.