Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2001, n. 34.
(1) La misura dell'indennità di risultato viene stabilita dal competente superiore secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.In sede di determinazione dell'indennità di risultato vengono rispettati i seguenti criteri:
(2) Nel sistema di valutazione vengono indicate le condizioni che consentano di negare l'indennità di risultato.
(3) Per l'anno 2000 l'indennità di risultato viene assegnata previo confronto con il personale dirigenziale interessato, tenendo conto della valutazione complessiva ottenuta per tale anno ai sensi della vigente disciplina.
(4) L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario è da collegare agli obiettivi e risultati concordati per il relativo anno.