Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) L'inquadramento del personale già appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia nel livello retributivo inferiore o superiore corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento prevista dall'articolo 8 avviene con la decorrenza prevista dall'articolo 9, comma 2, e nel rispetto del maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 ai sensi del CCNL - Comparto aziende - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - del 4 settembre 1996, formato come segue:
(2) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, dell'allegato 2.