Pubblicato al B.U. 6 maggio 2008, n. 19.
(1) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale, l'intendente scolastico/a competente attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, ad ogni singolo/a ispettore/ispettrice, l'indennità di funzione provinciale mediante applicazione dei coefficienti da un minimo di 1,4 ad un massimo di 1,8, secondo i criteri predeterminati dal rispettivo Intendente scolastico e commisurati allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore all'ottava qualifica funzionale del personale dell'amministrazione provinciale.
(2) Con decorrenza dal 1 settembre 2006 il coefficiente per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale, già attribuito ad ogni singolo ispettore/ispettrice, è aumentato del 0.10.
(3) Ogni ulteriore determinazione del coefficiente ai sensi del comma 1 deve essere effettuata nel rispetto del coefficiente medio per Intendenza scolastica stabilito dalla Giunta Provinciale.