(1) Nell'accordo di comparto è disciplinata l'indennità di istituto per lo svolgimento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza.
(2) Nell'accordo di comparto può essere previsto, che l'Amministrazione può riconoscere ai dipendenti che sono in possesso di un master di formazione universitaria rispettivamente di una specializzazione comparabile, un corrispettivo in forma di un'indennità d'istituto nella misura massima del 25 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza .
(3) L'indennità di istituto non può superare la misura massima del quarantacinque per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.