(1) Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 accordano a non più del 10 per cento del personale in servizio, ed ad almeno un dipendente per ente, un aumento individuale mensile dello stipendio di livello per un importo corrispondente a non meno di tre e non più di sei scatti del livello retributivo superiore della qualifica funzionale di appartenenza. Tale aumento viene concesso, salvo rinnovo, per un periodo non superiore al biennio ed è utile anche ai fini della tredicesima mensilità.
(2) Il controvalore degli aumenti individuali non accordati nella misura massima prevista dal comma 1. è attribuito, a valere dall'anno successivo al fondo per il salario di produttività di cui all'articolo 79 del presente contratto. A tale fine gli aumenti individuali non accordati sono quantificati con il valore della 6. qualifica funzionale, livello superiore stipendio iniziale. I relativi dati sono comunicati alle organizzazioni sindacali più rappresentative.
(3) La prima applicazione della disciplina di cui al comma precedente avrà luogo con lo stanziamento del fondo nel bilancio di previsione del rispettivo ente per l'anno 2008.
(4) Per i comprensori sanitari, i quali hanno utilizzato parte degli aumenti individuali per incrementare altre indennità, i commi 2 e 3 non trovano applicazione fino alla stipulazione del nuovo contratto di comparto.
(5) L'aumento individuale dello stipendio rimane assegnato a tempo indeterminato al personale che lo ha percepito per un periodo di complessivamente 5 anni, fino a quando continua a svolgere i compiti, o compiti equivalenti, che giustificarono l'assegnazione dell'aumento stipendiale relativo ed è conferito con decorrenza del primo giorno del mese nel quale matura il relativo diritto. Esso segue l'aumento generale degli stipendi. Ai fini della determinazione di tale importo è formata la media aritmetica tra il numero degli scatti (o classi) attribuiti in riferimento al periodo di fruizione degli stessi che viene moltiplicato con l'importo corrispondente allo scatto al momento della maturazione del beneficio in misura definitiva. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente contratto l'importo dell'aumento individuale dello stipendio divenuto definitivo non può comunque essere inferiore all'importo corrispondente alla media aritmetica tra gli importi assegnati a titolo di aumento individuale nel corso del periodo di fruizione dello stesso. L'assegnazione a tempo indeterminato di tale aumento non è presa in considerazione nel contingente ammesso al beneficio medesimo.
(6) In caso di attribuzione di aumenti individuali dello stipendio in misura inferiore al numero massimo di scatti previsto al comma 1 è possibile superare il contingente del personale ammesso a tale beneficio qualora sia disponibile, a tali fini, un numero di scatti non assegnati non inferiore di tre scatti per ogni ulteriore assegnatario.
(7) Può fruire del beneficio di cui ai commi 1 e 6 il personale che ha acquisito una particolare competenza professionale non retribuita sufficientemente dallo stipendio di livello e dalla progressione economica maturata nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza. Le modalità ed i criteri per l'assegnazione del predetto beneficio vengono concordati dai singoli enti di appartenenza con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto. Per il comparto del personale di cui all'articolo 1, lettera b), le modalità ed i criteri di cui sopra vengono concordati a livello di comparto. I relativi criteri di assegnazione vengono portati a conoscenza del personale della rispettiva struttura dirigenziale mediante affissione all'albo della stessa o altro modo adeguato.
(8) Ai fini della trasformazione dell'aumento individuale dello stipendio in un aumento definitivo sono presi in considerazione anche gli aumenti individuali di stipendio concessi a norma dell'articolo 3, comma 1, del CCI aggiuntivo del 4 gennaio 1996 e dell'articolo 56, comma 4, del CCI 29 luglio 1999.
(9) L'aumento individuale dello stipendio assegnato a tempo indeterminato è cumulabile con un ulteriore aumento individuale dello stipendio fino alla misura complessiva di non più di 9 scatti del livello retributivo superiore.