(1) Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al personale un compenso orario, arrotondato per eccesso ad un cent, corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,25.
(2) Per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 20 e le ore 7 nonché in giorni non lavorativi, inclusi i giorni festivi, spetta al dipendente un compenso orario corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,50. Il compenso orario di cui al comma 3 è moltiplicato con il coefficiente 1,55 per il lavoro straordinario svolto tra le ore 20.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.
(3) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.
(4) In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate, il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora straordinaria prestata tra le ore 7 e le ore 20. Per ogni ora di lavoro straordinario prestata tra le ore 20 e le ore 7, nonché nei giorni non lavorativi e festivi il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a 75 minuti.
(5) Il contingente delle ore di lavoro straordinario è stabilito nell'accordo di comparto.
(6) Gli aumenti stipendiali di cui al presente contratto trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.