(1) Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale che svolge prevalentemente compiti di pulizia, richiedenti una maggiore qualificazione, è inquadrato previa verifica, nel profilo professionale di addetto alle pulizie qualificato/addetta alle pulizie qualificata, previsto rispettivamente da prevedersi nella seconda qualifica funzionale. Le modalità di attuazione e l'efficacia del presente comma vengono stabilite con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente di appartenenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.