(1) Al personale comunque cessato o che cessa dal servizio, con diritto a pensione, nel corso dell'anno 2007 o 2008, gli aumenti retributivi previsti dagli articoli 91 e 92 del presente contratto sono rideterminati, calcolando l'aumento relativo all'anno di cessazione dal servizio in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.
(2) Gli aumenti stipendiali di cui al presente contratto trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente contratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) Salva diversa disposizione gli aumenti stipendiali previsti dagli articoli 91 e 92 hanno effetto, con le decorrenze ivi previste, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni rinviano ai relativi elementi retributivi annui o mensili di cui ai predetti articoli.
(4) Gli aumenti degli stipendi di livello di cui all'articolo 91 trovano applicazione, nella misura e con le decorrenze ivi indicate, anche agli assegni ad personam comunque denominati cui già nel precedente periodo contrattuale si applicavano gli aumenti previsti per gli stipendi medesimi.