(1) Gli stipendi annuali lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali sono determinati con decorrenza dal 1° luglio 2007 come segue:
prima qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 6.920,00
2) livello superiore euro 8.675,00
seconda qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 8.344,00
2) livello superiore euro 10.684,00
terza qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 9.067,00
2) livello superiore euro 11.684,00
quarta qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 9.790,00
2) livello superiore euro 12.704,00
quinta qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 11.018,00
2) livello superiore euro 14.296,00
sesta qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 12.296,00
2) livello superiore euro 16.251,00
settima qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 14.582,00
2) livello superiore euro 19.268,00
settima qualifica funzionale ter:
1) livello inferiore euro 15.311,00
2) livello superiore euro 20.039,00
settima qualifica funzionale bis, ad esaurimento istituita con l'articolo 69, c. 6, CCI 1.8.2002:
1) livello inferiore euro 16.198,00
2) livello superiore euro 21.191,00
ottava qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 17.811,00
2) livello superiore euro 23.118,00
nona qualifica funzionale:
1) livello inferiore euro 21.281,00
2) livello superiore euro 28.367,00
(2) Con decorrenza 1° luglio 2008 gli stipendi lordi iniziali in godimento dei livelli retributivi sono aumentati in misura corrispondente al tasso d'inflazione accertato dall'ASTAT per il periodo 1 giugno 2007 31 maggio 2008.