(1) Al segretario scolastico/alla segretaria scolastica spetta a decorrere dal 1° settembre 2005 un'indennità d'istituto per la responsabilità contabile e di cassa e per la complessità dei compiti ascritti. L'indennità d'istituto è determinata come segue, in base ai coefficienti fissati per l'indennità di funzione spettante al dirigente scolastico:
- coeff. fino a 0,8 – indennità 13 %
- coeff. 0,9 – indennità 15 %
- coeff. 1,0 – indennità 17 %
- coeff. 1,1 – indennità 19 %
- coeff. 1,2 – indennità 21 %
- coeff. 1,3 – indennità 23 %
- coeff. 1,4 – indennità 25 %
(2) L'indennità d'istituto, di cui al comma 1, è cumulabile con l'aumento individuale di stipendio nella misura massima di tre progressioni economiche.
(3) Con l'entrata in vigore del presente contratto, l'aumento individuale di stipendio viene concesso per il numero di progressioni già riconosciute e, se spettante a tempo determinato, può anche essere riconfermato.
(4) L'indennità d'istituto di cui al comma 1 viene ridotta per l'importo dell'aumento individuale di stipendio non cumulabile. Le progressioni dell'aumento individuale di stipendio non cumulabili non vengono considerate nel calcolo del contingente degli aumenti individuali di stipendio.