(1) Ai compiti previsti per i singoli profili professionali si aggiungono quelli che, per effetto di disposizioni normative, possono essere attribuiti al relativo profilo o alla relativa categoria nonché i compiti e doveri previsti per la generalità dei dipendenti, oltre all'attività nello specifico settore, tra i quali:
(2) I compiti previsti nei singoli profili professionali si intendono sostituiti da compiti affini o sostitutivi derivanti dallo sviluppo tecnologico, sempre che trattasi di compiti rispondenti alla qualifica funzionale di appartenenza.