(1) Al personale del corpo forestale in servizio, richiamato dall'art. 13 del contratto di comparto del personale provinciale 8 maggio 1997 ed appartenente alla 5., 6. e 7. qualifica funzionale, è riconosciuta la seguente anzianità convenzionale riferita al corso costituente la condizione per l'assunzione in servizio nel corpo forestale:
| | | corso regionale ossia provinciale | Anzianità convenzionale | decorrenza |
1967 e 1969 | 12 anni | 1.1.2001 |
1975 | 8 anni | 1.1.2003 |
1976 | 8 anni | 1.7.2003 |
1983 | 4 ann | 1.1.2005 |
1987 | 2 anni | 1.1.2005 |
1990 | 8 mesi | 1.1.2005 |
1994 | 3 mesi | 1.1.20054) |
(2) Al personale del corpo forestale in servizio, richiamato dall'art. 13 del contratto di comparto del personale provinciale 8 maggio 1997 ed appartenente alla 9. qualifica funzionale, è riconosciuta la seguente anzianità convenzionale modulata secondo l'anzianità maggiorata al 27 maggio 1997:
| | | | Entità della maggiorazione di anzianità al 27.5.1977 | anzianità convenzionale | decorrenza |
a) | almeno 3 anni e 4 mesi | 7 anni | 1.1.2003 |
b) | meno di 3 anni e 4 mesi e fino a 2 anni e 10 mesi | 4 anni | 1.7.2004 |
c) | meno di 2 anni e 10 mesi e fino a 2 anni e 7 mesi | 3 anni | 1.1.2005 |
d) | meno di 2 anni e 7 mesi e fino a 2 anni e 3 mesi | 2 anni | 1.1.2005 |
e) | meno di 2 anni e 3 mesi e fino a 1 anno e 11 mesi | 1 anno e 6 mesi | 1.1.2005 |
f) | meno di 1 anno e 11 mesi e fino a 1 anno e 8 mesi | 1 anno | 1.1.2005 |
g) | meno di 1 anno e 8 mesi e fino a 1 anno e 4 mesi | 9 mesi | 1.1.2005 |
h) | meno di 1 anno und 4 mesi e fino a 1 anno | 6 mesi | 1.1.2005 |
i) | meno di 1 anno | 3 mesi | 1.1.2005 |
(3) Al personale dei corsi regionali degli anni 1967 e 1969 viene concesso con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e per la durata di 10 anni un'integrazione mensile del trattamento previdenziale, corrispondente all'importo di quattro scatti biennali all'atto del collocamento a riposo. Tale importo segue gli aumenti di stipendi di carattere generale.
(4) Al personale dei corsi provinciali degli anni 1975 e 1976, che viene collocato a riposo prima del 31.12.2012, viene concesso con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e fino al 31.12.2012 un'integrazione mensile del trattamento previdenziale, corrispondente all'importo di due scatti stipendiali biennali all'atto del collocamento a riposo. Tale importo segue gli aumenti di stipendi di carattere generale. Questa disposizione trova applicazione anche nei confronti del personale che ha iniziato nell'anno 1969 il servizio presso il corpo forestale statale.
(5) Al personale contemplato dal comma 2, lettera a), che viene collocato a riposo prima del 31.12.2012, viene concesso con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e fino al 31.12.2012 un'integrazione mensile del trattamento previdenziale, corrispondente all'importo di due scatti biennali all'atto del collocamento a riposo. Tale importo segue gli aumenti di stipendi di carattere generale.
(6) Al personale contemplato dal comma 1 che, in quanto già appartenente al corpo forestale statale, non è stato assunto in servizio provinciale in seguito ai corsi abilitanti ivi previsti, è riconosciuta la seguente anzianità convenzionale riferita all’anno di inizio del servizio quale dipendente provinciale presso il corpo forestale provinciale:
| | | anno di inizio servizio | anzianità convenzionale | decorrenza |
1980 | 5 anni | 1.7.2004 |
1996 | 2 mesi | 1.1.20055) |
(7) La concessione dei benefici provinciali di cui ai commi precedenti è subordinata ad una richiesta scritta ed irrevocabile da presentarsi dal personale interessato alla ripartizione Personale entro il 31.03.2006. Tale beneficio è corrisposto in alternativa al beneficio di cui all'articolo 46/bis della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, introdotto con l'art. 19 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57,6) come disciplinato dall'art. 13 del contratto di comparto del personale provinciale 8 maggio 1997 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 27.5.1997, n. 24, supplemento n. 2).7)
(8) Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche al personale cessato dal servizio successivamente al 31 dicembre 2004.
L'art. 27, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, dell'accordo 24 novembre 2009.
L'art. 27, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, dell'accordo 24 novembre 2009
Abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera a), della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.
Vedi anche l'art. 6, comma 3, dell'accordo 24 novembre 2009.