(1) Sino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo intercompartimentale, al personale in possesso del titolo di laurea di primo livello o di laurea di primo livello con attestato di bilinguismo A, rispettivamente richiesti quali requisiti d'accesso ai singoli profili professionali, è riconosciuta al momento dell'assunzione l'attribuzione di due classi del settimo livello retributivo.
(2) Per titolo di laurea si intende il diploma universitario conseguito al termine di corsi di studio aventi durata legale almeno triennale secondo il nuovo ordinamento universitario e almeno quadriennale secondo il vecchio ordinamento.
(3) Il diploma di laurea conseguito al termine di un corso di studi almeno quadriennale, consente l'inquadramento nei profili professionali della VIII qualifica funzionale.
(4) Alle procedure concorsuali per i profili professionali della VIII qualifica funzionale può partecipare anche chi è in possesso della laurea di primo livello nelle discipline previste dal bando di concorso. In tal caso l'inquadramento avviene ai sensi del comma 1, fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo.
(5) Le disposizioni del presente articolo, oltre che al personale in possesso della laurea di primo livello, si applicano anche a coloro che risultano essere in possesso di un titolo di studio analogo.