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In vigore al: 21/11/2014

w) Contratto collettivo 4 agosto 2005 1)
Contratto collettivo provinciale decentrato provinciale concernente i permessi per il diritto allo studio di cui all'articolo 5 dell'allegato 4 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003
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Pubblicato nel B.U. 30 agosto 2005, n. 35.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) Ha titolo a beneficiare dei permessi di cui alla premessa, il personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato e determinato dall'inizio fino al termine delle lezioni.

(2) Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale ha diritto a beneficiare dei permessi di studio se presta servizio per almeno 12 ore. In tal caso il permesso viene ridotto in rapporto alle ore di insegnamento.

(3) Il personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale ha titolo ad usufruire dei permessi di studio solamente quando il contingente dei docenti a tempo pieno non è esaurito.

(4) I permessi per il diritto allo studio possono essere fruiti al massimo per 6 anni scolastici.

Art. 2 (Finalità dei permessi)

(1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari o corsi finalizzati al rilascio di titolo di studio legale o di abilitazione all'insegnamento.

Art. 3 (Contingente provinciale e modalità di riparto)

(1) Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale, con riferimento al cosiddetto "organico di fatto".

(2) Il contingente complessivo viene diviso proporzionalmente, sulla base delle rispettive consistenze organiche tra: personale docente e educativo distinto per grado d'istruzione e per tipologia di contratto (a tempo indeterminato e a tempo determinato). I contingenti così determinati sono arrotondati all'unità superiore.

(3) Per il personale con contratto a tempo determinato e per il personale che all'inizio dell'anno scolastico stipula un contratto a tempo indeterminato viene riservato un contingente pari al 15 % della disponibilità complessiva.

(4) Gli Intendenti competenti determinano annualmente, con proprio decreto, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili e ne informano le scuole con apposita circolare.

Art. 4 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)

(1) Le domande vanno presentate tramite il dirigente scolastico all'Intendenza scolastica competente. Il termine per la presentazione delle domande viene fissato annualmente dall'Intendente scolastico competente.

Art. 5 (Documentazione delle domande)

(1) La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni, dichiarate in sostituzione di certificazione ai sensi delle disposizioni in vigore:

  • a)  nome e cognome (da nubile per le donne coniugate);
  • b)  luogo e data di nascita;
  • c)  il diploma che si intende conseguire e/o il tipo di corso da frequentare;
  • d)  durata dei permessi da utilizzare nel corso dell' anno scolastico in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;
  • e)  sede di servizio;
  • f)  tipo di contratto (a tempo indeterminato o determinato);
  • g)  anzianità complessiva di servizio (tutti gli anni di ruolo e non di ruolo prestati per almeno 180 giorni nella scuola statale e/o a carattere statale);
  • h)  gli eventuali anni di permessi già fruiti.

Art. 6 (Formazione delle graduatorie)

(1) Le graduatorie del personale che ha presentato domanda sono formate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

  • a)  frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in scienze della formazione e di altra laurea nell' ambito pedagogico nonché frequenza di corsi finalizzati al raggiungimento dell'abilitazione per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
  • b)  frequenza di corsi di specializzazione per l' insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e frequenza di corsi della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario;
  • c)  frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  • d)  frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea;
  • e)  frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
  • f)  anzianità di servizio;
  • g)  età, in ordine di anzianità.

(2) Il rinnovo annuale dei permessi per tutta la durata del corso avviene con priorità, nell'ambito del relativo contingente, rispetto ad altri richiedenti. Negli altri casi, a parità di condizioni, verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito di permessi.

(3) I permessi vengono concessi fino all'esaurimento dei contingenti determinati ai sensi dell'articolo 3. Qualora le richieste provenienti da un contingente fossero superiori al relativo tetto massimo determinato si provvede alla compensazione, prima all'interno dell'ordine di scuola e successivamente tra gli ordini, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2.

(4) Il contingente complessivo di cui al 1° comma dell'articolo 3 del presente contratto collettivo può essere superato solamente per consentire la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei corsi di specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. In tale caso i permessi possono essere concessi esclusivamente per la frequenza effettiva alle lezioni.

(5) Le graduatorie vengono pubblicate entro il termine stabilito dall'Intendente competente.

Art. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)

(1) Si può usufruire dei permessi con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto.

(2) I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annuali. Per il personale docente la durata dei permessi allo studio verrà ridotta in proporzione alle ore settimanali di obbligo di lezione a 38 ore. Al momento dell'effettiva fruizione dei permessi, da questo contingente verrà sottratto soltanto il numero di ore obbligatorie di lezione non effettuate.

(3) I provvedimenti formali di concessione dei permessi sono predisposti dal capo di istituto competente sulla base delle autorizzazioni concesse dall'Intendente scolastico.

(4) Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni e per tutte le attività connesse alla preparazione di esami, ricerche e tesi di laurea o diploma, in quanto tutti finalizzati al conseguimento del titolo di studio legalmente riconosciuto. Di norma tra la fruizione di permessi connessi alla preparazione di esami e l'esame stesso non ci possono essere giorni di servizio effettivo.

(5) Il personale compreso negli elenchi comunica, con congruo anticipo (comunque almeno 10 giorni prima dell'utilizzo), al capo di istituto della sede di servizio il calendario, possibilmente plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di laurea o diploma.

(6) Nell'arco dell'anno scolastico, le ore di permesso richieste per le attività connesse alla preparazione di esami, ricerche e tesi di laurea o diploma, non possono superare il 50% del tetto massimo fruibile.

(7) Non ha diritto ai permessi il personale che intende conseguire una seconda laurea.

(8) Le ore di permesso non usufruite nel corso di un anno scolastico possono essere fruite in quello successivo, esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e fino alla concessione di nuovi permessi da parte dell'Intendente scolastico competente. Tale opportunità non è concessa ai docenti che, per il nuovo anno scolastico, non abbiano più diritto alla fruizione.

Art. 8 (Articolazione dei permessi e sostituzione)

(1) La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

  • a)  permessi orari, utilizzando parte dell' orario giornaliero per cui si è obbligati;
  • b)  permessi giornalieri, utilizzando l' intero orario per cui si è obbligati;
  • c)  è possibile disporre dei permessi secondo le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b);
  • d)  cumulo dei permessi di cui al punto b).

(2) La durata del permesso è di un'ora e/o un multiplo. Un'ora di lezione viene calcolata nella misura di un'ora intera.

(3) Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 9 (Giustificazione dei permessi)

(1) La documentazione relativa alla frequenza dei corsi e alla partecipazione ai relativi esami, rilasciata dall'organo competente, deve essere presentata al capo di istituto possibilmente subito dopo la fruizione dei permessi.

(2) Per le attività connesse alla preparazione degli esami e per l'effettuazione di ricerche, deve essere presentata congrua e idonea documentazione possibilmente subito dopo aver sostenuto l'esame o aver terminato il lavoro di ricerca.

(3) In caso di trasferimento, la documentazione dovrà essere presentata prima del cambio di sede di servizio.

Art. 10 (Diritto di informazione)

(1) Gli Intendenti scolastici competenti comunicano annualmente alle OOSS il numero delle domande dei richiedenti nonché i permessi concessi, distinti per grado di scuola, evidenziando le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6.

Art. 11 (Controversie interpretative)

(1) Qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme, le parti che le hanno sottoscritte, entro 5 giorni dalla richiesta, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Art. 12 (Validità dell'accordo)

(1) Gli effetti giuridici del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Questa regolamentazione ha carattere permanente. È consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la rinegoziazione entro il 15 marzo di ciascun anno.

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