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In vigore al: 21/11/2014

u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 2001-2004
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Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 aprile 2005, n. 16.

Art. 2

(1) Il R.l.s. esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni inerenti alla salute e sicurezza negli ambiti di lavoro e comunque per quelle previste dal D.Lgs. 626/94.

(2) Il R.l.s. dura in carica 4 anni e può essere rieletto oppure nuovamente designato. È possibile la revoca del R.l.s. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto o l'organizzazione delegante.

(3) Nel caso di dimissioni o revoca dello stesso subentra il primo dei non eletti o un nuovo designato.

(4) I R.l.s. esplicano le proprie funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato in tutti i casi previsti per legge.

(5) I R.l.s. sono informati sul monitoraggio che a cadenza semestrale l'azienda deve fare sugli infortuni e le relative statistiche sui costi. Nel monitoraggio rientrano anche gli infortuni di una giornata.

(6) I R.l.s. sono informati dal medico competente ogni qualvolta si verifichino casi di personale idoneo con prescrizione.

(7) I R.l.s. sono presenti laddove sono previste commissioni che trattano il trasferimento del personale o commissioni per l'attribuzione del vestiario.

(8) Il R.l.s. concorda di norma con il superiore l'orario per lo svolgimento delle proprie funzioni ordinarie. Per i casi urgenti è sufficiente la relativa comunicazione.

(9) Nell'ambito delle sue funzioni, stabilite dal D.Lgs. 626/94, il R.l.s. ha diritto, previa comunicazione al responsabile, ad accedere a tutti i servizi, in caso di diniego, lo stesso deve essere motivato per iscritto.

(10) Sarà cura dello stesso far si che nello svolgere la sua attività, egli non arrechi problemi ai servizi ai quali accede.

(11) Viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva.

(12) Viene consultato preventivamente sulla designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori.

(13) Viene consultato riguardo all'organizzazione della formazione per i lavoratori incaricati all'attività di prevenzione incendi e antincendio, di evacuazione, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

(14) Riceve formazione adeguata, 32 ore e successivamente di almeno 16 ore all'anno di formazione continua e comunque ogni qualvolta si verificassero modifiche alla organizzazione del lavoro dovute all'introduzione di innovazioni tecnologiche/strumentali, le stesse sono da considerarsi aggiornamento obbligatorio aggiuntivo rispetto a quello già previsto per tutto il personale. La formazione del R.l.s. sarà effettuata in orario di lavoro o comunque considerata servizio a tutti gli effetti.

(15) Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismo Paritetici di cui al D.Lgs. 626/94 o scuola professionale provinciale la partecipazione sarà interamente retribuita anche se la stessa supererà le 32 ore.

(16) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

(17) Riceve informazioni dai servizi di vigilanza.

(18) Viene chiamato a presenziare in occasione di visite o verifiche dalle autorità competenti e formula osservazioni.

(19) Partecipa alla riunione periodica annuale e firma il verbale assieme al datore di lavoro e al RSPP per accettazione.

(20) Il R.l.s. deve poter disporre del tempo e mezzi per poter espletare la propria funzione, senza perdita di retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno alla pari dei rappresentati sindacali.

(21) Le Aziende Sanitarie devono mettere a disposizione dei R.l.s, un locale idoneo e tutti gli strumenti necessari per esercitare le proprie funzioni.

(22) Ai R.l.s sarà messo a disposizione in ogni sede lavorativa almeno un albo per affiggere comunicati e quant'altro sia inerente alla loro attività.

Gli stessi potranno inoltre riunire i lavoratori, con le procedure previste per i rappresentanti sindacali, per informarli su quanto sia ritenuto da loro opportuno in merito alla salute e sicurezza.

(23) Per queste riunioni saranno messi a disposizione i locali utilizzati anche per assemblee sindacali, il numero di ore per dipendente al fine di partecipare a detti incontri non potrà superare le 12 ore annue a persona.

Per l'espletamento del proprio mandato ogni R.l.s fruisce di un permesso retribuito non inferiore a 60 ore annue, a livello aziendale potranno essere stabilite eventuali eccedenze.

(24) Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti 7, 8, 9, 10, 13 e 14 non viene utilizzato il monte ore sopra indicato.

(25) Al fine di poter conteggiare le ore utilizzate dai R.l.s, l'azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo.

Quindi il R.l.s per utilizzare i periodi del monte ore a disposizione deve compilare apposito modulo.

La verifica dell'operato del R.l.s è attribuita esclusivamente ai lavoratori.

(26) Ai R.l.s non possono essere negati, salvo motivazioni debitamente documentate per iscritto, l'utilizzo dei permessi retribuiti loro assegnati.

Nei casi urgenti invece il diniego non è consentito.

L'attività svolta dai R.l.s, per lo svolgimento delle funzioni a loro attribuite, è a tutti gli effetti considerata orario di servizio.

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