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In vigore al: 21/11/2014

n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 2001-2004

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 aprile 2005, n. 16.

Art. 41 (Formazione continua del personale)

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

(2) Obiettivo della formazione continua è il costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate delle aziende sanitarie.

(3) Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si persegue nell'ordine la realizzazione delle strategie e degli obiettivi del piano sanitario provinciale, di quelli dell'azienda sanitaria ed infine di quelli dell'unità organizzativa. I relativi contenuti sono quindi da valutare come formazione continua obbligatoria del personale.

La formazione continua obbligatoria viene proposta ai seguenti livelli:

  • a)  Manifestazioni di aggiornamento obbligatorio interno:
    Sono considerate tali le manifestazioni che risultano nei programmi di aggiornamento a livello provinciale ed a livello di azienda sanitaria; questi ultimi vengono predisposti in base ai contenuti dei primi. Inoltre sono considerati tali le manifestazioni prescritte da disposizioni di legge ed in particolare dal decreto legislativo 626/94 i.f.v.
  • b)  Manifestazioni di formazione continua obbligatoria esterna:
    Sono considerate tali le manifestazioni che non vengono proposte a livello dell'amministrazione provinciale o a livello di azienda sanitaria, ma che corrispondono ai contenuti dei programmi di cui sopra e realizzano gli obiettivi di cui al comma 3.

(4) Le aziende garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Ministero della salute da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda.

(5) Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite nonché il permesso per motivi educativi, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il periodo utile al fine dell'acquisizione dei crediti formativi riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

(6) I responsabili delle aziende sanitarie e delle loro unità organizzative assumono il compito di incentivare la formazione continua dei dipendenti sia al fine di aumentare le competenze proprie e dei propri collaboratori con riferimento alle continue esigenze di miglioramento della qualità, sia al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra.

(7) Gli uffici aggiornamento delle aziende sanitarie verificano e valutano i risultati delle manifestazioni formative organizzate a livello aziendale e l'ufficio formazione del personale sanitario provinciale quelle organizzate a livello provinciale.

(8) L'ufficio provinciale di cui sopra, in collaborazione con gli uffici aggiornamento delle aziende sanitarie elabora metodologie e strumenti di valutazione adeguati.

La verifica dei risultati formativi del singolo collaboratore avviene tramite un colloquio personale con il diretto superiore. Valutazioni negative devono essere espresse per iscritto.

(9) Ogni dipendente è obbligato a formarsi e ad aggiornarsi.

Si applicano i criteri e la disciplina determinate dalla commissione provinciale di formazione continua, di cui all'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

(10) Per il personale, al quale non si applica la disciplina di cui sopra, si determina la seguente regolamentazione:

  • a)  il personale fino al 3° livello funzionale per una durata minima di 4 ore per anno solare;
  • b)  il personale del 4° e 5° livello funzionale per una durata minima di 8 ore per anno solare;
  • c)  il personale dal 6° livello funzionale in su per una durata minima di 16 ore per anno solare.

Nel monte ore di cui sopra non è inclusa la formazione facoltativa di cui al successivo comma 14 e il relativo tempo di viaggio per la formazione obbligatoria.

(11) Il tempo impiegato dal dipendente per la formazione obbligatoria è considerato come orario di servizio in base alla vigente disciplina riguardante l'istituto della missione e, quanto al rimborso delle spese, fino all'esaurimento dei mezzi finanziari disponibili. Questa regolamentazione si applica anche al personale con orario di servizio a tempo parziale indipendentemente dall'ammontare delle ore e dalla distribuzione settimanale dell'orario di servizio.

(12) In ogni azienda sanitaria viene istituito il comitato tecnico per l'aggiornamento professionale. Al fine di garantire la collaborazione ed i flussi informativi ottimali fra l'ufficio formazione del personale sanitario della Provincia e gli uffici per l'aggiornamento delle aziende sanitarie, il comitato tecnico aziendale è così composto:

  • a)  dal responsabile dell' ufficio aggiornamento dell'azienda sanitaria;
  • b)  dai membri del gruppo di lavoro provinciale per l' aggiornamento, che in quella sede rappresentano la loro azienda sanitaria nonché la loro categoria professionale;
  • c)  da ulteriori esperti nominati dal direttore generale, il cui numero dipende dalla complessità dei servizi.

Il presidente del comitato tecnico viene eletto dai membri del comitato. Il comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità di voto decide il voto del presidente. Il comitato decide autonomamente del proprio metodo di lavoro e informa il direttore generale dell'azienda di appartenenza nonché l'ufficio per la formazione del personale sanitario sulle decisioni prese (elezione del presidente e metodo di lavoro).

(13) Il comitato predetto ha le seguenti competenze e compiti principali:

  • a)  elabora in accordo con il direttore generale sulla base dei programmi di formazione continua della Provincia i programmi di formazione continua aziendale;
  • b)  elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  • c)  elabora in accordo con il direttore generale i piani annuali di distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  • d)  decide sulle domande di partecipazione a manifestazioni di formazione continua obbligatoria esterne e facoltative, presentate dai dirigenti e dai dipendenti;
  • e)  determina in accordo con il direttore generale le priorità annuali nella formazione continua sulla base degli obiettivi di cui al comma 3, quale orientamento alla dirigenza dell' azienda;
  • f)  elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la concessione di contributi per le spese per la formazione facoltativa;
  • g)  predispone proposte di criteri di distribuzione dei permessi retribuiti per motivi di studio.

In caso di rigetto della domanda, il dipendente può rivolgersi al direttore generale, il quale decide in via definitiva.

Ai sensi dell'articolo 86 dell'accordo intercompartimentale del 1° agosto 2002 le organizzazioni sindacali sono sentite nelle decisioni di cui alle lettere a, b, c, e, f e g nonché sui criteri di applicazione della lettera d del presente comma.

La partecipazione ad una manifestazione di formazione continua obbligatoria interna ai sensi del comma 3, lettera a) viene concordata fra il collaboratore ed il diretto superiore.

(14) Le aziende sanitarie possono promuovere la formazione facoltativa dei dipendenti nelle seguenti forme:

  • a)  concessione di un congedo straordinario retribuito, il quale, salvo casi eccezionali non può superare i 5 giorni all' anno;
  • b)  concessione di un contributo per le spese sostenute. Per incentivare la formazione continua il contributo per le spese sostenute può essere concesso anche al personale temporaneamente non in servizio a condizione che la partecipazione ad una manifestazione di formazione sia compatibile con la causa dell' assenza.

Le due forme di sostegno sono compatibili tra di loro.

(15) La frequenza della formazione facoltativa può essere autorizzata soltanto se compatibile con le esigenze di servizio e se è nell'interesse del servizio stesso. L'interesse del servizio viene accertato dal superiore competente.

(16) Le aziende sanitarie determinano il fondo da destinare al finanziamento della formazione per ogni anno solare. Il fondo annuale per la formazione viene determinato all'inizio di ogni anno ed è composto dalle seguenti quote:

  • -  con decorrenza 01.01.2005 dall' 1,2% degli elementi retributivi conferiti al personale dell' area di comparto nell'anno precedente, destinati al calcolo della tredicesima mensilità, esclusi gli oneri sociali dell'area contrattuale di riferimento, aggiungendo gli importi residui degli anni precedenti detratto un milione di euro compresi gli oneri sociali destinato al finanziamento dell'assegno una tantum di cui all'articolo 51;
  • -  con decorrenza 01.01.2006 per il finanziamento da parte della Provincia del fondo di cui sopra viene detratto l' eventuale residuo dell'anno precedente, garantendo comunque il finanziamento necessario per l'acquisizione dei crediti formativi di cui al comma 4;
  • -  dai mezzi finanziari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale concernente la suddivisione e destinazione delle entrate derivanti dalle sperimentazioni scientifiche dei farmaci nelle aziende sanitarie.

Con questi mezzi viene finanziato anche l'acquisto di libri, riviste specializzate ed altri strumenti necessari per la formazione continua dei dipendenti.

Una quota pari al 10% del fondo per la formazione è a disposizione del direttore generale quale fondo di riserva per il finanziamento di iniziative di formazione di importanza rilevante e impreviste.

Qualora la quota non dovesse essere utilizzata nel medesimo anno finanziario, questa potrà essere utilizzata anche per il finanziamento di altre iniziative di aggiornamento.

(17) Le parti contraenti garantiscono l'applicazione uniforme della normativa di cui sopra in tutte le aziende sanitarie.

Le Aziende sanitarie e l'Assessorato, dietro richiesta, sono tenuti a dare alle OO.SS. tutte le l'informazioni relative al finanziamento ed alle spese del presente articolo.

(18) Le aziende sanitarie possono stipulare convenzioni con istituti di formazione pubblici o privati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo.

(19) La formazione continua del personale sanitario assegnato alla Scuola provinciale superiore di Sanità "Claudiana" viene autorizzata dalla scuola stessa nel rispetto della presente disciplina.

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