(1) Ai dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi della vigente normativa viene attribuito un trattamento economico complessivo corrispondente al personale dirigente in servizio, tenendo conto, per quanto concerne l'inquadramento giuridico ed economico, dei requisiti professionali posseduti e dell'esperienza professionale acquisita, nonché della struttura dirigenziale affidata.