(1) La delegazione trattante di parte pubblica, è nominata dalla Giunta provinciale.
(2) La delegazione sindacale per la contrattazione collettiva provinciale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale di cui all'articolo 1. Per la contrattazione collettiva provinciale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale di cui all'articolo 1 non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale medesimo.
(3) All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.