(1) La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di effettivo servizio. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'Amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'/della interessato/a per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
(2) Nel caso di recesso del/la dirigente scolastico/a, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
(3) Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del/la dirigente scolastico/a che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi 15 giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.
(4) Il/La dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'articolo 515 del D.Lgs. n. 297/1994.