(1) Tutti i/le dirigenti scolastici/che hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono in base ai seguenti criteri generali:
- - caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i/le dirigenti scolastici/che utilizzati presso l' Amministrazione provinciale, enti provinciali o l'università, dei programmi e degli obiettivi da realizzare;
- - attitudini, capacità ed esperienza professionale del/la singolo/a dirigente scolastico/a;
- - risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
- - rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei/delle dirigenti scolastici/che.
(2) Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e la durata dell'incarico. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico complessivo.
(3) La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni nè superiore a cinque anni e può essere rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo, in via eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del/la dirigente in data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150/1999 (incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.
È fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo articolo 20.
L'incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del/la dirigente scolastico/a prevista entro i successivi due anni dal termine dell'incarico precedente.
(4) Gli/Le Intendenti scolastici/che competenti effettuano, con le procedure di cui all'articolo 23, entro tre mesi dalla scadenza naturale dell'incarico, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato articolo 23, gli/le Intendenti scolastici/che sono tenuti ad assicurare al/la dirigente scolastico/a un incarico di norma equivalente.
(5) Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si conferisce un nuovo incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del/la dirigente scolastico/a interessato.
(6) Tenuto conto della facoltà dell'intendenza scolastica competente di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, per tutti i tipi di incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
(7) L'incarico di direzione di uffici dirigenziali è conferito dall'/dalla Intendente scolastico/a competente nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli provinciali della dirigenza scolastica. Ai/Alle dirigenti scolastici/che utilizzati/e presso l'Amministrazione provinciale, enti provinciali o università gli incarichi sono conferiti dai rispettivi organi.
(8) I criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente articolo 4; deve essere, altresì, assicurata, dall'intendenza scolastica competente, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli/alle interessati/e l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.