(1) In sede di assunzione in servizio le singole aziende possono riconoscere al personale medico un'esperienza professionale già acquisita per settore di attività in cui viene impiegato, attribuendo allo stesso un trattamento economico per classi e scatti corrispondenti all'esperienza professionale acquisita. A tali fini il personale medico, su sua richiesta presentata prima della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, può essere sottoposto ad una specifica verifica di possesso dell'esperienza professionale, adeguatamente documentata attinente all'impiego previsto, da parte di una commissione tecnica da definire a livello di singola azienda. Al termine del periodo di prova l'azienda determina la definitiva posizione economica del personale medico tenuto conto della comprovata esperienza professionale, escluso ogni riconoscimento di servizio.