Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9, l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei/delle dirigenti scolastici/che.
(2) Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.