Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione con particolari riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. La consultazione, viceversa, si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere g) e j) dell'articolo 4.