(1) Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'articolo 25, comma 1, e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati in 8 mesi.
(2) In caso di dimissioni del/la dirigente scolastico/a il termine è di tre mesi.
(3) I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
(4) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al/la dirigente scolastico/a, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.
(5) È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
(6) Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di ferie ancora non godute si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
(7) Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
(8) In caso di decesso del/la dirigente scolastico/a, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
(9) L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'articolo 33, lettere a), b), c) e d).