Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il/la dirigente scolastico/a ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al/la dirigente scolastico/a spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione.
(2) Tranne che nei casi previsti nel comma 1, qualora l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al/la dirigente scolastico/a spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
(3) Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo provinciale per il personale docente. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza al/la dirigente scolastico/a non spetta alcuna retribuzione.
(4) Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.