(1) A richiesta, il personale ispettivo può partecipare a corsi di formazione in Italia ed all'estero.
(2) La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata tra l'intendente scolastico/a competente e il personale ispettivo interessato ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
(3) Il personale ispettivo può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine, al personale ispettivo può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
(4) Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ispettivo ai sensi del comma 2 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.