(1) Per gli anni scolastici 2001/02 la valutazione del personale ispettivo avviene in base all'assolvimento dei compiti istituzionali.
(2) A partire dall'anno scolastico 2002/03 il sistema di valutazione del personale ispettivo deve rispettare i seguenti criteri generali:
- a) la valutazione annuale delle prestazioni avviene sulla base di obiettivi e risultati preventivamente concordati annualmente con l' intendente scolastico/a competente;
- b) oggetto della valutazione sono i risultati dell' attività ispettiva, previo colloquio con l'ispettore/ispettrice interessato/a;
- c) i criteri di valutazione dei risultati sono da determinare preventivamente con il personale ispettivo, compresi gli standard di qualità.
(3) Il sistema di valutazione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del rinnovo e della risoluzione del rapporto di incarico.
(4) La valutazione del personale ispettivo deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione al procedimento della persona valutata, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.
(5) La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(6) La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.