(1) Il personale ispettivo organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in accordo con l'intendente scolastico/a competente, correlandoli in modo flessibile alle esigenze del proprio incarico ed in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare nonché agli orari di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nell'espletamento delle funzioni deve essere garantita la prestazione lavorativa di almeno 38 ore settimanali.
(2) Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al personale ispettivo deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.