(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 e per la durata dell'incarico dirigenziale al personale ispettivo è corrisposta la retribuzione di posizione mensile, per dodici mensilità, corrispondente alla differenza tra:
- a) il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell' ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'amministrazione provinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e
- b) la retribuzione lorda annuale secondo il CCNL del 5 aprile 2001 per i/le dirigenti di seconda fascia, inclusa l' indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.
(2) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo si applica, a decorrere dal 1° settembre 2000, la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dall'articolo 56 del contratto collettivo intercompartimentale del 29 luglio 1999, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito con decorrenza 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del presente contratto.
(3) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale la Giunta provinciale attribuisce, ad ogni singolo/a ispettore/ispettrice di cui all'articolo 1, previo coinvolgimento dell'Intendente/della Intendente scolastico/a preposto/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione dei coefficienti da un minimo di 1,4 ad un massimo di 1,8 commisurati allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore all'ottava qualifica funzionale del personale dell'amministrazione provinciale.
(4) Per i/le docenti con incarico ispettivo e il personale ispettivo di cui all'articolo 1, comma 4, l'indennità di funzione provinciale viene corrisposta per 13 mensilità ed è commisurata allo stipendio mensile corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica provinciale.
(5) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, la Giunta provinciale previo confronto con i/le rappresentanti/e degli/delle ispettori/ispettrici, stabilisce i criteri, secondo i quali attribuire i coefficienti per la commisurazione dell'indennità di funzione provinciale.
(6) All'insegnante di religione con incarico ispettivo per l'insegnamento della religione nelle scuole delle località ladine, a tal fine parzialmente esonerato dal servizio, è corrisposta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui al successivo articolo 13 in proporzione alle ore dell'incarico ispettivo.