(1) La delegazione sindacale per la contrattazione collettiva provinciale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale di cui all'articolo 1. All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.
(2) Per la contrattazione collettiva provinciale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale di cui all'articolo 1 non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale medesimo.
(3) Hanno comunque diritto di partecipare alla relativa contrattazione collettiva le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale per il comparto per il relativo periodo contrattuale, se non già rappresentate ai sensi del secondo comma.
(4) La rappresentatività sindacale viene accertata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla delegazione pubblica, con riferimento agli iscritti risultanti dalle deleghe conferite alle amministrazioni per la ritenuta del contributo sindacale al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l'anno solare successivo.
(5) L'Amministrazione comunica entro il mese di dicembre di ogni anno alle organizzazioni sindacali i dati relativi alle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite all'amministrazione al 30 novembre dello stesso anno, distinti per sigla sindacale, nonché il numero complessivo del personale in servizio nel comparto.