Pubblicato nel B.U. 5 gennaio 1999, n. 1.
(1) Il personale che all'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale per periti agrari del 21 febbraio 1991, n. 54, svolgeva presso l'amministrazione provinciale i compiti del profilo professionale di perito agrario/perita agraria e che svolge gli stessi anche all'entrata in vigore del presente contratto, è inquadrato nel nuovo profilo professionale di perito agrario/perita agraria, a prescindere dall'esame di stato oppure iscrizione all'albo professionale.