Pubblicato nel B.U. 5 gennaio 1999, n. 1.
(1) Il personale di ruolo dell'azienda provinciale per la promozione turistica appartenente al profilo professionale di collaboratore turistico/collaboratrice turistica che ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, non opta per l'assunzione da parte della società di capitale ivi prevista oppure che successivamente all'opzione per tale società chieda la riassunzione, rimane inquadrato nel profilo professionale di collaboratore turistico/collaboratrice turistica per un biennio a decorrere dall'inizio dei 60 giorni previsti per l'opzione.
(2) Durante tale biennio il personale è adibito a compiti rientranti in altri profili professionali, possibilmente corrispondenti alle qualificazioni possedute, ed ha la possibilità di riqualificarsi ai fini della mobilità verticale oppure orizzontale.