In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

d) Accordo5 maggio 2009 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte normativa - (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
1

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.

Art. 24 (Permesso annuale retribuito – Congedo matrimoniale)

(1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile pari a sei volte l'impegno orario settimanale.

(2) Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.

(3) Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che il Comprensoro possa garantire il servizio.

(4) Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

(5) Detto periodo è elevato a 45 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali - parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.

(6) Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.

(7) Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

(8) Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

(9) Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dall’articolo 3 e, qualora dovuto, dall’articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica - sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionAction(Area dell'attività specialistica extra-degenza)
ActionActionArt. 1 (Durata dell'accordo)
ActionActionArt. 2 (Incompatibilità)
ActionActionArt. 3 (Massimale orario e limitazioni)
ActionActionArt. 4 (Mobilità)
ActionActionArt. 5 (Riduzione o soppressione dell'orario – Revoca dell'incarico)
ActionActionArt. 6 (Cessazione dall'incarico)
ActionActionArt. 7 (Sospensione dall'incarico)
ActionActionArt. 8 (Conferimento di incarico per turni disponibili)
ActionActionArt. 9 (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)
ActionActionArt. 10 (Comitato consultivo zonale)
ActionActionArt. 11 (Funzionamento del Comitato zonale)
ActionActionArt. 12 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)
ActionActionArt. 13 (Doveri e compiti dello specialista)
ActionActionArt. 14 (Organizzazione del lavoro)
ActionActionArt. 15 (Prestazioni di attività esterna)
ActionActionArt. 16 (Formazione continua)
ActionActionArt. 17 (Tutela sindacale)
ActionActionArt. 18 (Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro)
ActionActionArt. 19 (Diritto all'informazione)
ActionActionArt. 20 (Consultazione tra le parti)
ActionActionArt. 21 (Assenze non retribuite –Mandati elettorali)
ActionActionArt. 22 (Assenza per servizio militare)
ActionActionArt. 23 (Malattia – Gravidanza)
ActionActionArt. 24 (Permesso annuale retribuito – Congedo matrimoniale)
ActionActionArt. 25 (Sostituzioni)
ActionActionArt. 26 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
ActionActionArt. 27 (Riscossione delle quote sindacali)
ActionActionArt. 28 (Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)
ActionActionArt. 29 (Esercizio del diritto di sciopero)
ActionActionArt. 30 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 31 (Dispapplicazioni dei vecchi accordi)
ActionActionNorma finale n. 1
ActionActionNorma finale n. 2
ActionActionNorma finale n. 3
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico