REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
(1) Fermi gli obblighi a carico dei Comprensori stabiliti dall'articolo 19, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
(2) Al medico sostituto deve essere corrisposto il 67 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2.
(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spettano ulteriori 2,4 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.
(4) Individuata convenzionalmente nel 20 per cento la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi alla sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20 per cento con oneri a carico del titolare e ridotti del 20 per cento se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.