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In vigore al: 21/11/2014

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 6 (Formazione continua)

(1) Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 18 ed in base all'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 gli interventi di formazione continua in ambito sanitario sono determinati dalla Giunta provinciale attraverso l'approvazione di un relativo piano triennale. Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si perseguono nell'ordine la realizzazione degli obiettivi e delle strategie del piano sanitario nazionale e provinciale, degli obiettivi formativi provinciali, degli obiettivi e strategie dell'Azienda sanitaria e degli obiettivi individuali del medico di medicina generale. Nel relativo rilevamento del fabbisogno formativo compiuto dall'Ufficio provinciale competente per la formazione in ambito sanitario è prevista la collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative della Medicina generale.

(2) L'attività di formazione continua si svolge di regola il sabato o dopo le ore 19.00 dei giorni feriali. Il 15 per cento degli eventi formativi ad alta rilevanza scientifica può essere svolto anche durante le ore lavorative dei medici. In tale evenienza la continuità assistenziale verrà assicurata a cura del Comprensorio, qualora lo stesso ne ravvisi l'opportunità, in accordo con le OO.SS firmatarie del presente accordo.

(3) Il medico di medicina generale può - presso istituti di formazione in Italia o all'estero - a proprie spese partecipare alle iniziative di formazione, anche tramite la formazione a distanza o altre forme di formazione, come la formazione sul campo, non gestiti nè dall'Azienda sanitaria nè dalla Provincia.

(4) Il sistema della formazione continua su base oraria è sostituito integralmente da quello dei crediti ECM a livello nazionale e della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) I medici di medicina generale devono documentare la partecipazione ai corsi di formazione continua secondo il sistema ECM. Nei riguardi del medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi prescritti è attivato il procedimento disciplinare di cui all'articolo 11.

Il medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 11 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a secondo dell'assenza; qualora il medico non abbia frequentato preventivamente i corsi di recupero organizzati anche dall'Ordine dei Medici.

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